Articolo 4
Le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, sono le seguente: 1. utilizzazione limitata dell'agente sul luogo di lavoro; 2. limitazione del numero dei lavoratori che sono o possono essere esposti; 3. misure tecniche di prevenzione; 4. fissazione di valori limite nonché di modalità di campionatura, di misurazione e di valutazione dei risultati; 5. misure di protezione comportanti l'applicazione di procedimenti e metodi di lavoro appropriati; 6. misure di protezione collettive; 7. misure di protezione individuali, quando non si può ragionevolmente evitare in altro modo l'esposizione; 8. misure igieniche; 9. informazione dei lavoratori sui rischi potenziali derivanti dalla loro esposizione, sulle misure tecniche di prevenzione che i lavoratori dovranno osservare e sulle precauzioni prese dal datore di lavoro e che dovranno a loro volta essere prese dai lavoratori; 10. uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; 11. controllo della salute dei lavoratori; 12. tenuta e aggiornamento di registri indicanti i livelli di esportazione, di elenchi dei lavoratori esposti e di cartelle sanitarie; 13. provvedimenti di emergenza da applicare in caso di esposizione anormale; 14. se necessario, divieto totale o parziale dell'agente, qualora il ricorso agli altri mezzi disponibili non consenta di garantire una protezione sufficiente.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-05 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.