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che le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro siano consultate prima dell'adozione delle disposizioni per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 3 e che i rappresentanti dei lavoratori in seno alle imprese o agli stabilimenti, qualora esistano, possano verificarne l'applicazione o esservi associati;
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-05 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.