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Articolo 7

La presente direttiva e le direttive particolari di cui all'articolo 8 non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che garantiscano una maggiore protezione dei lavoratori.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-05 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.