Articolo 9
1. Ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico di cui all'articolo 8, paragrafo 3, è istituito un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. 2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-05 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.