preamble_11
considerando che a tal fine occorre che gli Stati membri, allorché adottano disposizioni in questo settore, si conformino ad un insieme di prescrizioni, comportanti segnatamente la fissazione di valori limite; che nella presente direttiva si può assumere un primo elenco di agenti per l'applicazione di prescrizioni complementari più specifiche; che gli Stati membri determinano se ed in quale misura ciascuna di tali prescrizioni sia applicabile all'agente considerato;
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-05 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.