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Obiettivi di qualità Per gli Stati membri che applicano l ' eccezione di cui all ' articolo 6 , paragrafo 3 , della direttiva 76/464/CEE , le norme di emissione che gli Stati membri devono stabilire e fare applicare conformemente all ' articolo 5 della predetta direttiva sono fissate in modo che sia(no ) rispettato(i ) lo ( o gli ) obiettivo(i ) di qualità appropriato(i ) seguente(i ) nella zona interessata dagli scarichi di cadmio . L ' autorità competente designa la zona interessata in ciascun caso e sceglie tra gli obiettivi di qualità elencati al punto 1 quello o quelli da essa ritenuto(i ) adeguato(i ) in considerazione dello scopo cui è destinata la zona interessata , tenendo conto che l ' obiettivo della presente direttiva consiste nell ' eliminre qualsiasi inquinamento . 1 . Al fine di eliminare l ' inquinamento quale definito nella direttiva 76/464/CEE , in ottemperanza all ' articolo 2 di detta direttiva , sono fissati ( 1 ) i seguenti obiettivi di qualità ( 2 ) , misurati sufficientemente in prossimità del punto di scarico . 1.1 . La concentrazione di cadmio totale nelle acque interne superficiali interessate dagli scarichi non deve eccedere 5 (...) g/l . 1.2 . La concentrazione di cadmio in soluzione nelle acque d ' estuario interessate dagli scarichi non deve eccedere 5 (...) g/l . 1.3 . La concentrazione di cadmio in soluzione nelle acque marine territoriali e nelle acque interne del litorale diverse dalle acque d ' estuario , interessate dagli scarichi , non deve superare 2,5 (...) g/l . 1.4 . La concentrazione di cadmio nelle acque utilizzate per la produzione di acqua potabile deve soddisfare i requisiti della direttiva 75/440/CEE ( 3 ) . 2 . Oltre ai suddetti requisiti le concentrazioni di cadmio devono essere determinate dalla rete nazionale di cui all ' articolo 5 e i risultati devono essere rapportati alle seguenti concentrazioni ( 2 ) : 2.1 . Nelle acque interne superficiali la concentrazione totale di cadmio di 1 (...) g/l . 2.2 . Nelle acque d ' estuario la concentrazione di cadmio in soluzione di 1 (...) g/l . 2.3 . Nelle acque marine territoriali e nelle acque interne del litorale diverse dalle acque d ' estuario la concentrazione di cadmio in soluzione di 0,5 (...) g/l . Se tali concentrazioni non sono soddisfatte in uno dei punti della rete nazionale devono essere comunicati alla Commissione i motivi . 3 . La concentrazione di cadmio nei sedimenti e/o molluschi e crostacei , possibilmente della specie di mitilo ( « Mytilus edulis » ) , non deve aumentare in modo significativo nel tempo . 4 . Qualora alle acque di una zona si applichino più obiettivi di qualità , la qualità delle acque deve essere sufficiente a soddisfare ciascuno di essi . ( 1 ) Salvo l ' obiettivo di qualità 1.4 , tutte le concentrazioni si riferiscono alla media aritmetica dei risultati ottenuti nel corso di un anno . ( 2 ) Le concentrazioni di cadmio fissate ai punti 1.1 , 1.2 e 1.3 sono i requisiti minimi necessari a proteggere la vita acquatica . ( 3 ) La direttiva 75/440/CEE concerne la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile degli Stati membri ( GU n . L 194 del 25 . 7 . 1975 , pag . 26 ) . Questa direttiva prevede per il cadmio un valore imperativo di 5 (...) g/l nel 95 % dei campioni prelevati .

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-05 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.