ALLEGATO IV
Procedura di controllo per gli obiettivi di qualità 1 . Per ogni autorizzazione concessa in applicazione della presente direttiva , l ' autorità competente precisa le restrizioni , le modalità di vigilanza ed i termini per assicurare che sia(siano ) rispettato(i ) l '( gli ) obiettivo(i ) di qualità in questione . 2 . Conformemente all ' articolo 6 , paragrafo 3 , della direttiva 76/464/CEE , lo Stato membro informa la Commissione , per ciascun obiettivo di qualità scelto a applicato , in merito : ai punti di scarico e ai dispositivi di dispersione ; alla zona cui si applica l ' obiettivo di qualità ; alla localizzazione dei punti di prelevamento ; alla frequenza del campionamento ; ai metodi di campionamento e di misura ; ai risultati ottenuti . 3 . I campioni devono essere sufficientemente rappresentativi della qualità dell ' ambiente idrico dell ' area interessata dagli scarichi e la frequenza del campionamento deve bastare per rilevare eventuali modificazioni dell ' ambiente idrico , tenendo segnatamente conto delle variazioni naturali del regime idrologico .
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-05 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.