Articolo 1
1 . La presente direttiva fissa , conformemente all ' articolo 6 , paragrafo 1 , della direttiva 76/464/CEE , i valori limite per le norme di emissione del cadmio per gli scarichi provenienti da stabilimento industriali , ai sensi dell ' articolo 2 , lettera e ) , della presente direttiva ; fissa , conformemente all ' articolo 6 , paragrafo 2 , della direttiva 76/464/CEE , gli obiettivi di qualità per quanto concerne il cadmio per l ' ambiente idrico ; fissa , conformemente all ' articolo 6 , paragrafo 4 , della direttiva 76/464/CEE , i termini entro i quali devono essere rispettate le condizioni dell ' autorizzazione accordata dalle competenti autorità degli Stati membri per gli scarichi esistenti ; fissa , conformemente all ' articolo 12 , paragrafo 1 , della direttiva 74/464/CEE , i metodi di misura di riferimento applicabili per determinare il tenore di cadmio negli scarichi e nell ' ambiente idrico ; stabilisce , conformemente all ' articolo 6 , paragrafo 3 , della tariffa 74/464/CEE , una procedura di controllo ; prescrive agli Stati membri di collaborare in caso di scarichi aventi conseguenze sulle acque di più Stati membri . 2 . La presente direttiva si applica alle acque di cui all ' articolo 1 della direttiva 76/464/CEE , ad eccezione delle acque sotterranee .
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-05 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.