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Articolo 2

Ai fini della presente direttiva , si intende per a ) « cadmio » : i valori indicati nell ' allegato I ; c ) « obiettivi di qualità » : le esigenze indicate nell ' allegato II ; d ) « trattamento del cadmio » : il processo industriale che comporta la produzione o l ' utilizzazione del cadmio , oppure ogni altro processo industriale in cui il cadmio sia presente ; e ) « stabilimento industriale » : uno stabilimento in cui è effettuato il trattamento del cadmio o di qualsiasi altra sostanza contenente cadmio ; f ) « stabilimento esistente » : uno stabilimento industriale che sia in funzione alla data della notifica della presente direttiva ; g ) « stabilimento nuovo » : il cadmio allo stato elementare , il cadmio in un composto ; b ) « valori limite » : uno stabilimento industriale che entra in funzione dopo la data di notifica della presente direttiva ; uno stabilimento industriale esistente la cui capacità di trattamento del cadmio si aumentata notevolmente dopo la data di notifica della presente direttiva .

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-05 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.