Articolo 3
1 . I valori limite , i termini fissati per l ' osservanza dei valori limite e la procedura di sorveglianza e di controllo da applicare agli scarichi figurano nell ' allegato I . 2 . I valori limite si applicano normalmente al punto in cui le acque di scarico contenenti cadmio escono dallo stabilimento industriale . Se le acque di scarico contenenti cadmio sono trattate fuori dallo stabilimento industriale in un impianto di trattamento destinato a eliminare il cadmio , lo Stato membro può consentire che i valori limite siano applicati al punto in cui le acque di scarico escono dall ' impianto di trattamento . 3 . Le autorizzazioni di cui all ' articolo 3 della direttiva 76/464/CEE debbono contenere prescrizioni almeno tanto rigorose quanto quelle contenute nell ' allegato I della presente direttiva , tranne nei casi in cui uno Stato membro ottemperi all ' articolo 6 , paragrafo 3 , della direttiva 76/464/CEE , in base agli allegati II e IV della presente direttiva . Le autorizzazioni sono riesaminate almeno ogni quattro anni . 4 . Fermi restando gli obblighi che loro derivano dai paragrafi 1 , 2 e 3 nonchù dalle disposizioni della direttiva 76/464/CEE , gli Stati membri possono concedere autorizzazioni per gli stabilimenti nuovi solo qualora questi ultimi applichino le norme corrispondenti ai migliori mezzi tecnici disponibili ove ciò sia necessario per eliminare l ' inquinamento conformemente all ' articolo 2 di detta direttiva o per prevenire le distorsioni di concorrenza . Nei casi in cui per motivi tecnici le norme previste non corrispondono ai migliori mezzi tecnici disponibili , lo Stato membro , indipendentemente dal metodo che esso adotta , fornisce alla Commissione , prima di qualsiasi autorizzazione , le giustificazioni di tali motivi . La Commissione trasmette immediatamente tali giustificazioni agli altri Stati membri e invia quanto prima a tutti gli Stati membri una relazione contenente il suo parere sulla deroga di cui al secondo comma . Se necessario , presenta contemporaneamente adeguate proposte al Consiglio . 5 . Il metodo di analisi di riferimento da utilizzare per determinare la presenza del cadmio figura nell ' allegato III , punto 1 . Possono essere usati altri metodi purchù i limiti di rilevamento , la precisione e l ' esattezza di tali metodi siano almeno tanto validi quanto quelli definiti nell ' allegato III , punto 1 . L ' esattezza richiesta per misurare il flusso degli effluenti è precisata nell ' allegato III , punto 2 .
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-05 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.