Articolo 5
1 . Sulla base delle informazioni che le saranno fornite a sua richiesta , caso per caso , dagli Stati membri , in applicazione dell ' articolo 13 della direttiva 76/464/CEE , in particolare per quanto riguarda : 2 . Ogni cinque anni , e per la prima volta quattro anni dopo la notifica della presente direttiva , la Commissione trasmette al Consiglio la valutazione comparativa di cui al paragrafo 1 . 3 . In caso di modifica delle conoscenze scientifiche relative , principalmente , alla tossicità , alla persistenza ed all ' accumulazione del cadmio negli organismi viventi e nei sedimenti o in caso di miglioramento dei migliori mezzi tecnici disponibili , la Commissione presenta al Consiglio proposte adeguate per rafforzare , se necessario , i valori limite e gli obiettivi di qualità o per fissare nuovi valori limite o nuovi obiettivi di qualità . i dettagli concernenti le autorizzazioni che fissano le norme di emissione per gli scarichi di cadmio , i risultati dell ' inventario degli scarichi di cadmio effettuati nelle acque di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , i risultati dei controlli effettuati dalla rete nazionale istituita per la determinazione delle concentrazioni di cadmio , la Commissione procede ad una valutazione comparativa dell ' applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri .
← art_4__para · All articles · art_5__para →
Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-05 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.