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1)

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e) è sostituito dal testo seguente: « d) per "costo totale del credito al consumatore", tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito; per "tasso annuo effettivo globale", il costo totale del credito al consumatore espresso in percentuale annua dell'ammontare del credito concesso e calcolato in conformità dell'articolo 1 bis ».

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-22 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.