2.
Per il calcolo del tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore quale è definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), escluse le spese seguenti: le spese che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo cui è soggetto e che figura nel contratto di credito; le spese diverse dal prezzo di acquisto che spettano al consumatore all'acquisto di beni o servizi, indipendentemente dal fatto che si tratti di un acquisto in contanti o a credito; le spese di trasferimento di fondi, come pure le spese per il mantenimento di un conto destinato a ricevere gli importi addebitati a titolo di rimborso del credito, del pagamento degli interessi e degli altri oneri tranne nel caso in cui il consumatore non disponga di una ragionevole libertà di scelta in materia e tali spese siano anormalmente elevate; tuttavia questa disposizione non si applica alle spese di riscossione di tali rimborsi o di tali pagamenti, indipendentemente dal fatto che siano riscossi in contanti o in un altro modo; i contributi dovuti a titolo dell'iscrizione ad associazioni o a gruppi derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se tali contributi hanno un'incidenza sulle condizioni del credito; le spese per le assicurazioni o garanzie; sono tuttavia incluse quelle che siano intese ad assicurare il rimborso al creditore in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore, di una somma pari o inferiore all'importo totale del credito, compresi gli interessi e le altre spese e che sono imposte obbligatoriamente dal creditore per la concessione del credito.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-22 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.