5.
a) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, lettera a) e a titolo provvisorio, gli Stati membri che, prima del 1o marzo 1990, applicano disposizioni giuridiche che permettano l'utilizzazione, per il calcolo del tasso annuo effettivo globale, di una formula matematica diversa da quella stabilita nell'allegato II, possono continuare ad applicarle nel proprio territorio per un periodo di tre anni a decorrere dal 1o gennaio 1993. Gli Stati membri prendono le misure opportune per garantire che sul proprio territorio si utilizzi soltanto una formula matematica per il calcolo del tasso annuo effettivo globale. La Commissione presenta al Consiglio, sei mesi prima della scadenza del termine fissato alla lettera a), una relazione con una proposta che permetta, alla luce dell'esperienza acquisita, di applicare un'unica formula matematica comunitaria per il calcolo del tasso annuo effettivo globale. Anteriormente al 1o gennaio 1996, il Consiglio delibera, a maggioranza qualificata, sulla proposta della Commissione.
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