6.
Nei contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso d'interesse e l'importo o il livello di altre spese, i quali sono ripresi nel tasso annuo effettivo globale ma non possono essere quantificati al momento del suo calcolo, il tasso annuo effettivo globale è calcolato nell'ipotesi che il tasso e le altre spese si mantengano fissi rispetto al livello iniziale e si applichino fino alla scadenza del contratto di credito. 7. Se necessario, è possibile assumere le seguenti ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale: se nel contratto di credito non è stabilito un limite al credito, l'importo del credito accordato è pari all'importo fissato dallo Stato membro interessato, senza superare una cifra equivalente a 2 000 ecu; se non è stabilito un limite di tempo per il rimborso del credito e se esso non risulta dalle clausole del contratto o dal mezzo di pagamento del credito accordato, la durata del contratto di credito è un anno; salvo indicazione contraria, quando il contratto prevede varie date di rimborso, il credito è soddisfatto ed i rimborsi sono effettuati alla data più prossima prevista nel contratto. »
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-22 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.