3)
Il testo dell'articolo 2, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: « 3. Le disposizioni dell'articolo 1 bis e degli articoli da 4 a 12 non si applicano ai contratti di credito o alle promesse di credito garantiti da ipoteca su un bene immobile, sempreché questi non sono già esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva in virtù del paragrafo 1, lettera a). »
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-22 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.