STRUTTURA VERTICALE DELLO STATO PATRIMONIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 10
di cui richiamato (a meno che la legislazione nazionale non preveda che il capitale richiamato sia iscritto al punto L, nel qual caso la parte di capitale richiamata, ma non ancora versata, deve figurare al punto A ovvero al punto D II 5). come definiti dalla legislazione nazionale, sempre che essa ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo. La legislazione nazionale può altresì prevedere l'iscrizione dei costi d'impianto e di ampliamento come prima voce sotto le «Immobilizzazioni immateriali». Costi di sviluppo, sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo. Concessioni, brevetti, licenze, marchi e diritti e beni analoghi, sempre che siano stati: acquisiti a titolo oneroso e non siano da iscrivere al punto C I 3; o generati dall'impresa stessa, sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo. Avviamento, se acquisito a titolo oneroso. Acconti versati. Terreni e fabbricati. Impianti tecnici e macchinari. Altri impianti, attrezzature industriali e commerciali. Acconti versati e immobilizzazioni materiali in corso di costruzione. Partecipazioni nelle imprese affiliate. Crediti verso imprese affiliate. Partecipazioni. Crediti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo. Titoli aventi carattere di immobilizzazione. Altri prestiti. Materie prime e sussidiarie. Prodotti in corso di lavorazione. Prodotti finiti e merci. Acconti versati. (Per ciascuna delle voci sotto indicate si deve indicare separatamente l'importo dei crediti con durata residua superiore ad un anno) Crediti per forniture e servizi. Crediti verso imprese affiliate. Crediti verso imprese con le quali l’impresa ha un legame partecipativo. Altri crediti. Capitale sottoscritto, richiamato, ma non versato (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione nell’attivo del capitale richiamato al punto A). Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione nell’attivo dei ratei e risconti al punto E). Partecipazioni nelle imprese affiliate. Azioni proprie o quote proprie (con l'indicazione del loro valore nominale o, in mancanza di questo, della loro parità contabile), sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nello stato patrimoniale. Altri titoli. (A meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali voci al punto D II 6). Prestiti obbligazionari specificando separatamente quelli convertibili. Debiti verso enti creditizi. Acconti ricevuti per ordinazioni, a meno che non siano dedotti distintamente dalle rimanenze. Debiti per acquisti e servizi. Debiti commerciali rappresentati da effetti. Debiti verso imprese affiliate. Debiti verso imprese con le quali l’impresa ha un legame partecipativo. Altri debiti, tra cui debiti verso autorità fiscali e di sicurezza sociale. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali voci al punto K). (Ivi compresi i ratei e risconti quando indicati al punto E) previa deduzione dei debiti con durata residua non superiore a un anno (compresi i ratei e risconti quando indicati al punto K). Prestiti obbligazionari specificando separatamente quelli convertibili. Debiti verso enti creditizi. Acconti ricevuti per ordinazioni, a meno che non siano dedotti distintamente dalle rimanenze. Debiti per acquisti e servizi. Debiti commerciali rappresentati da effetti. Debiti verso imprese affiliate. Debiti verso imprese con le quali l’impresa ha un legame partecipativo. Altri debiti, tra cui debiti verso autorità fiscali e di sicurezza sociale. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali voci al punto K). Fondi trattamento di quiescenza per pensioni ed obblighi simili. Fondi imposte. Altri fondi. (A meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali voci al punto F 9 o I 9 o entrambi). (A meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato a questa voce, nel qual caso gli importi del capitale sottoscritto e del capitale versato devono essere menzionati separatamente). Riserva legale qualora la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione. Riserva per azioni proprie e quote proprie, sempre che la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione, fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2012/30/UE. Riserve statutarie. Altre riserve, compresa la riserva intestata al valore netto.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.