12.
I fondi sono destinati a coprire le passività la cui natura è chiaramente determinata e che, alla data di chiusura del bilancio, sono probabili o certe ma indeterminate quanto al loro importo o alla data della loro sopravvenienza. Gli Stati membri possono autorizzare la creazione di fondi destinati a coprire le spese la cui natura è chiaramente determinata e che, alla data di chiusura del bilancio, sono probabili o certe ma indeterminate quanto al loro importo o alla data della loro sopravvenienza. Alla data di chiusura del bilancio un fondo rappresenta la stima migliore delle spese probabili ovvero, nel caso di una passività, dell'importo occorrente per farvi fronte. I fondi non sono utilizzati per rettificare i valori dell'attivo.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.