Articolo 14
Gli Stati membri possono autorizzare le piccole imprese a redigere uno stato patrimoniale in forma abbreviata, che comprenda soltanto le voci di cui agli allegati III e IV precedute da lettere e da numeri romani, evidenziando in modo separato: le informazioni richieste tra parentesi nell'allegato III alla voce D II all’interno dell’Attivo" e alla voce C all’interno di "Patrimonio netto e passività", ma in forma aggregata per ciascuna voce in questione; o le informazioni richieste tra parentesi nell'allegato IV alla voce D II. Gli Stati membri possono autorizzare le piccole e le medie imprese a redigere un conto economico in forma abbreviata nei limiti indicati di seguito: all'allegato V: raggruppamento delle voci da 1 a 5 in una voce unica denominata “Utile/perdita lordo/a”; all'allegato VI: raggruppamento delle voci 1, 2, 3 e 6 in una voce unica, denominata “Utile/perdita lordo/a”.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.