2.
Gli Stati membri possono prescrivere, mutatis mutandis, che le piccole imprese forniscano le informazioni previste dall'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), m), p), q) e r). Ai fini dell'applicazione del primo comma, le informazioni richieste dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera p) si limitano alla natura e all'obiettivo commerciale delle disposizioni di cui a tale lettera. Ai fini dell'applicazione del primo comma, l'informativa prescritta dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera r) si limita alle operazioni concluse con le parti elencate nel quarto comma della stessa lettera.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.