c)
se gli strumenti finanziari sono valutati al prezzo di acquisto o al costo di produzione: per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati: il valore netto degli strumenti, se tale valore può essere determinato in base a uno dei metodi di cui all'articolo 8, paragrafo 7, lettera a); nonché informazioni sull'entità e sulla natura degli strumenti; per le immobilizzazioni finanziarie contabilizzate a un importo superiore al loro valore netto: il valore contabile e il valore netto delle singole attività o di appropriati raggruppamenti di tali attività; nonché i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, compresa la natura degli elementi a supporto del convincimento che il valore contabile sarà recuperato;
← art_17__para_1__point_b__text_1 · All articles · art_17__para_1__point_c__text_1 →
Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.