art_17__para_1__point_g__text_2
Gli Stati membri possono consentire che le informazioni la cui divulgazione è prescritta dalla presente lettera, primo comma, assumano la forma di un estratto depositato conformemente all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2009/101/CE; del deposito è fatta menzione nella nota integrativa. Gli Stati membri possono anche consentire che dette informazioni siano omesse quando siano tali da recare grave pregiudizio ad una delle imprese cui si riferiscono. Gli Stati membri possono subordinare tale omissione all'autorizzazione preventiva di un'autorità amministrativa o giudiziaria. Dell'omissione di dette informazioni è fatta menzione nella nota integrativa;
1 national measure recorded under this provision, in 1 form — sign in to view the analysis.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.