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Gli Stati membri informano la Commissione, entro un lasso di tempo ragionevole, delle variazioni delle tipologie di imprese previste dal loro diritto nazionale che potrebbero pregiudicare l'accuratezza dell'allegato I o dell'allegato II. In tal caso alla Commissione è conferito il potere di aggiornare, per mezzo di atti delegati a norma dell'articolo 49, gli elenchi di imprese contenuti negli allegati I e II.
National law under this provision
1 national measure recorded under this provision, in 1 form — sign in to view the analysis.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.