2.
Gli Stati membri possono consentire che le informazioni richieste dal paragrafo 1 figurino: in una relazione distinta pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione secondo le modalità di cui all'articolo 30; o in un documento disponibile al pubblico presso il sito Internet dell'impresa, cui è fatto riferimento nella relazione sulla gestione. La relazione distinta o il documento di cui alle lettere a) e b), rispettivamente, possono rinviare alla relazione sulla gestione qualora le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d), siano in essa disponibili.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.