10.
Fatti salvi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 21 e i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, qualsiasi impresa madre, incluso un ente di interesse pubblico, è esentata dall'obbligo previsto dall'articolo 22 qualora: possieda soltanto imprese figlie che sono irrilevanti, sia singolarmente che collettivamente; o tutte le sue imprese figlie possano essere escluse dal consolidamento in virtù del paragrafo 9 del presente articolo.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.