Articolo 27
Se un'impresa inclusa nel consolidamento detiene una partecipazione in un'impresa collegata, quest'ultima sarà iscritta nello stato patrimoniale consolidato in una voce specifica recante un titolo corrispondente. In occasione della prima applicazione del presente articolo ad un'impresa collegata, quest'ultima è iscritta nello stato patrimoniale consolidato o: al suo valore contabile calcolato conformemente alle regole di valutazione previste ai capi 2 e 3. La differenza tra questo valore e l'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto rappresentata dalla partecipazione nella suddetta impresa collegata è indicata a parte nello stato patrimoniale consolidato o nella nota integrativa consolidata. Tale differenza è calcolata alla data in cui il metodo è applicato per la prima volta; o per l'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto dell'impresa collegata rappresentata dalla partecipazione nella suddetta impresa collegata. La differenza tra tale importo e il valore contabile calcolato conformemente alle regole di valutazione previste ai capi 2 e 3 è indicata a parte nello stato patrimoniale consolidato o nella nota integrativa consolidata. Tale differenza è calcolata alla data in cui il metodo è applicato per la prima volta. Gli Stati membri possono prescrivere l'applicazione di una delle opzioni di cui alle lettere a) e b). In tali casi, lo stato patrimoniale consolidato o la nota integrativa consolidata indicano a quale delle suddette opzioni si è fatto ricorso. Per l'applicazione delle lettere a) e b) gli Stati membri possono inoltre permettere o prescrivere che la differenza sia calcolata alla data di acquisto delle azioni o quote oppure, se all'acquisto si è proceduto in più fasi, alla data in cui l'impresa è diventata impresa collegata. Qualora le voci dell'attivo o del passivo dell'impresa collegata siano state valutate secondo metodi non uniformi rispetto a quelli seguiti per il consolidamento in conformità dell'articolo 24, paragrafo 11, per il calcolo della differenza di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), tali voci possono essere rivalutate conformemente ai metodi seguiti per il consolidamento. Se non si è proceduto alla rivalutazione, ne è fatta menzione nella nota integrativa consolidata. Gli Stati membri possono imporre tale nuova valutazione. Al valore contabile di cui al paragrafo 2, lettera a), o all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto dell'impresa collegata di cui al paragrafo 2, lettera b), è sommato o detratto l'importo della variazione della frazione del patrimonio netto dell'impresa collegata rappresentata da tale partecipazione intervenuta nel corso dell'esercizio; da esso è detratto l'importo dei dividendi corrispondente alla partecipazione. Nella misura in cui la differenza positiva di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), non è collegabile ad una categoria di elementi dell'attivo o del passivo, essa è trattata conformemente alle norme applicabili alla voce “avviamento” di cui all'articolo 12, paragrafo 6, lettera d), all'articolo 12, paragrafo 11, primo comma, all'articolo 24, paragrafo 3, lettera c), e agli allegati III e IV. La frazione dell'utile o della perdita dell'impresa collegata attribuibile alle partecipazioni in tali imprese collegate è iscritta nel conto economico consolidato in una voce specifica dal titolo corrispondente. Le eliminazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 7, sono effettuate qualora ne siano noti o accessibili gli elementi. Se un'impresa collegata redige un bilancio consolidato, le disposizioni dei paragrafi da 1 a 7 si applicano al patrimonio netto iscritto in tale bilancio consolidato. Il presente articolo può non essere applicato quando le partecipazioni nel capitale dell'impresa collegata sono irrilevanti.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.