lexiara

3.

Gli Stati membri possono consentire che le informazioni la cui divulgazione è prescritta dal paragrafo 2, lettere da a) a d), assumano la forma di un estratto, depositato a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/101/CE; di ciò è fatta menzione nella nota integrativa consolidata. Gli Stati membri possono anche consentire che dette informazioni siano omesse quando siano tali che la loro divulgazione recherebbe un grave pregiudizio ad una delle imprese cui si riferiscono. Gli Stati membri possono subordinare tale omissione all'autorizzazione preventiva di un'autorità amministrativa o giudiziaria. Dell'omissione di dette informazioni è fatta menzione nella nota integrativa consolidata.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.