art_2__point_7__text_2
somma del prezzo di acquisto delle materie prime e sussidiarie e degli altri costi direttamente imputabili al prodotto considerato. Gli Stati membri autorizzano o prescrivono l'aggiunta di una congrua parte di costi generali fissi o variabili indirettamente imputabili al prodotto considerato nella misura in cui tali costi si riferiscano al periodo di fabbricazione. I costi di distribuzione restano esclusi;
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.