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art_36__para_1__point_d__text_1

l'obbligo di pubblicare il bilancio d’esercizio in conformità del capo 7 della presente direttiva, a condizione che le informazioni sullo stato patrimoniale in esso contenute siano debitamente depositate, conformemente alla legislazione nazionale, presso almeno un'autorità competente designata dallo Stato membro interessato. Allorché l'autorità competente non è il registro centrale, il registro di commercio o il registro delle imprese, come indicato all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/101/CE, l'autorità competente è tenuta a comunicare al registro le informazioni depositate.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.