art_38__para_1__text_1
Gli Stati membri possono imporre alle imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), le quali siano disciplinate dalla loro legislazione e siano soci illimitatamente responsabili di qualsiasi impresa elencata all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) ("impresa interessata"), di redigere, sottoporre a revisione legale e pubblicare, con il proprio bilancio e conformemente alla presente direttiva, il bilancio dell'impresa interessata, nel qual caso gli obblighi della presente direttiva non si applicano all'impresa interessata.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.