art_3__para_9__text_1
Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, gli importi in valuta nazionale equivalenti agli importi specificati ai paragrafi da 1 a 7 sono ottenuti applicando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla data di entrata in vigore di ciascuna direttiva che stabilisca tali importi.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.