art_41__point_3__text_2
qualsiasi autorità nazionale, regionale o locale di uno Stato membro o di un paese terzo. Comprende ministeri, organismi governativi o imprese figlie dalla suddetta autorità secondo le modalità di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 6, della presente direttiva;
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.