1.
Gli Stati membri impongono ad ogni grande impresa o ente di interesse pubblico attivi nell'industria estrattiva o che utilizzano aree forestali primarie e soggetti al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere una relazione sui pagamenti ai governi consolidata a norma degli articoli 42 e 43, se quell'impresa madre è soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 6. Un'impresa madre è considerata un'impresa attiva nell'industria estrattiva o un'impresa che utilizza aree forestali primarie se una delle sue imprese figlie è attiva nell'industria estrattiva o utilizza aree forestali primarie. La relazione consolidata comprende soltanto i pagamenti relativi a operazioni estrattive e/o di sfruttamento forestale.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.