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Le imprese di cui agli articoli 42 e 44 che redigono e fanno oggetto di pubblicità una relazione conforme agli obblighi in materia di informativa dei paesi terzi valutati, conformemente all'articolo 47, equivalenti agli obblighi del presente capo, sono esenti dagli obblighi del medesimo, fatto salvo l'obbligo di pubblicare la relazione secondo la legislazione di ciascuno Stato membro, conformemente al capo 2 della direttiva 2009/101/CE.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.