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Articolo 49

Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 13, e all'articolo 46, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalle date di cui all'articolo 54. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 13, e all'articolo 46, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della medesima nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 3, paragrafo 13, o dell'articolo 46, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.