lexiara

4.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione della presente direttiva è incompatibile con l'obbligo di cui al paragrafo 3, la disposizione in questione è disapplicata per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché del risultato economico dell’esercizio. La disapplicazione di tale disposizione è menzionata nella nota integrativa e debitamente motivata con l'indicazione della sua influenza sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché sul risultato economico dell’esercizio. Gli Stati membri possono definire i casi eccezionali e fissare il corrispondente regime derogatorio che si applica in tali casi.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.