lexiara

art_4__para_6__text_1

In deroga al paragrafo 5, gli Stati membri possono prescrivere che le piccole imprese redigano, divulghino e pubblichino nei bilanci informazioni aggiuntive rispetto agli obblighi previsti dalla presente direttiva, purché dette informazioni siano raccolte in un sistema di deposito unico e l'obbligo dell'informativa sia previsto dalla normativa fiscale nazionale ai soli fini dell'esazione fiscale. Le informazioni prescritte in conformità del presente paragrafo sono inserite nella sezione pertinente del bilancio.

National law under this provision

1 national measure recorded under this provision, in 1 form — sign in to view the analysis.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.