lexiara

1.

Le voci esposte nei bilanci d’esercizio e consolidati sono rilevate e valutate conformemente ai seguenti principi generali: si presume la continuità aziendale dell'impresa; i principi contabili e i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro; la rilevazione e la valutazione sono effettuate secondo il principio della prudenza, e in particolare: possono essere rilevati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio, sono rilevate tutte le passività che hanno origine nel corso dell'esercizio o nel corso di un esercizio precedente, anche se tali passività sono note solo tra la data di chiusura del bilancio e la data di formazione del bilancio stesso; e sono rilevate tutte le rettifiche di valore negative, sia che l'esercizio si chiuda con una perdita, sia che si chiuda con un utile; gli importi rilevati nello stato patrimoniale e nel conto economico sono rilevati secondo il principio della competenza; lo stato patrimoniale di apertura di un esercizio corrisponde allo stato patrimoniale di chiusura dell'esercizio precedente; gli elementi delle voci dell'attivo e del passivo sono valutati separatamente; è vietata la compensazione fra voci dell'attivo e del passivo, nonché fra quelle dei costi e dei ricavi; la rilevazione e la presentazione delle voci nel conto economico e nello stato patrimoniale tengono conto della sostanza dell'operazione o del contratto in questione; le voci rilevate nel bilancio sono valutate secondo il principio del prezzo di acquisto o del costo di produzione; e non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento previsti dalla presente direttiva quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti.

· All articles ·

Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.