9.
In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per tutte le imprese o per talune tipologie di imprese, che, quando un'attività diversa da uno strumento finanziario è valutata al valore netto, una variazione del valore sia imputata nel conto economico.
← art_8__para_8__text_2 · All articles · art_8__para_9__text_1 →
Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.