2.
Nello stato patrimoniale nel conto economico si iscrivono separatamente, nell'ordine indicato, le voci previste negli allegati da III a VI. Gli Stati membri consentono una suddivisione più particolareggiata di tali voci, fatto salvo il rispetto degli schemi previsti. Gli Stati membri consentono l'aggiunta di totali parziali e nuove voci, purché il loro contenuto non sia compreso in alcuna voce degli schemi previsti. Gli Stati membri possono prescrivere tale suddivisione o totali parziali o nuove voci.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.