lexiara

CAPO 2

Il bilancio d’esercizio forma un insieme inscindibile e per tutte le imprese comprende almeno lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa. Gli Stati membri possono imporre alle imprese diverse dalle piccole imprese di includere nei bilanci d’esercizio altri prospetti oltre ai documenti di cui al primo comma. I bilanci d’esercizio sono redatti con chiarezza e sono conformi alle disposizioni della presente direttiva. I bilanci d’esercizio forniscono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché del risultato economico dell’esercizio. Quando l'applicazione della presente direttiva non è sufficiente per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico dell’esercizio, nella nota integrativa sono fornite le informazioni complementari necessarie per rispettare tale obbligo. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione della presente direttiva è incompatibile con l'obbligo di cui al paragrafo 3, la disposizione in questione è disapplicata per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché del risultato economico dell’esercizio. La disapplicazione di tale disposizione è menzionata nella nota integrativa e debitamente motivata con l'indicazione della sua influenza sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché sul risultato economico dell’esercizio. Gli Stati membri possono definire i casi eccezionali e fissare il corrispondente regime derogatorio che si applica in tali casi. Gli Stati membri possono imporre a imprese diverse dalle piccole imprese di fornire nel bilancio d’esercizio informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste ai sensi della presente direttiva. In deroga al paragrafo 5, gli Stati membri possono prescrivere che le piccole imprese redigano, divulghino e pubblichino nei bilanci informazioni aggiuntive rispetto agli obblighi previsti dalla presente direttiva, purché dette informazioni siano raccolte in un sistema di deposito unico e l'obbligo dell'informativa sia previsto dalla normativa fiscale nazionale ai soli fini dell'esazione fiscale. Le informazioni prescritte in conformità del presente paragrafo sono inserite nella sezione pertinente del bilancio. Al momento del recepimento della presente direttiva e quando introducono nella legislazione nazionale nuovi obblighi in conformità del paragrafo 6, gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali informazioni supplementari da essi prescritte in conformità del paragrafo 6. Gli Stati membri che si avvalgono di soluzioni elettroniche per il deposito e la pubblicazione dei bilanci d’esercizio assicurano che le piccole imprese non siano tenute a pubblicare, in conformità del capo 7, le informazioni supplementari richieste dalla normativa fiscale nazionale di cui al paragrafo 6. Il documento contenente il bilancio indica il nome dell'impresa e le informazioni prescritte dall'articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 2009/101/CE. Le voci esposte nei bilanci d’esercizio e consolidati sono rilevate e valutate conformemente ai seguenti principi generali: si presume la continuità aziendale dell'impresa; i principi contabili e i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro; la rilevazione e la valutazione sono effettuate secondo il principio della prudenza, e in particolare: possono essere rilevati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio, sono rilevate tutte le passività che hanno origine nel corso dell'esercizio o nel corso di un esercizio precedente, anche se tali passività sono note solo tra la data di chiusura del bilancio e la data di formazione del bilancio stesso; e sono rilevate tutte le rettifiche di valore negative, sia che l'esercizio si chiuda con una perdita, sia che si chiuda con un utile; gli importi rilevati nello stato patrimoniale e nel conto economico sono rilevati secondo il principio della competenza; lo stato patrimoniale di apertura di un esercizio corrisponde allo stato patrimoniale di chiusura dell'esercizio precedente; gli elementi delle voci dell'attivo e del passivo sono valutati separatamente; è vietata la compensazione fra voci dell'attivo e del passivo, nonché fra quelle dei costi e dei ricavi; la rilevazione e la presentazione delle voci nel conto economico e nello stato patrimoniale tengono conto della sostanza dell'operazione o del contratto in questione; le voci rilevate nel bilancio sono valutate secondo il principio del prezzo di acquisto o del costo di produzione; e non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento previsti dalla presente direttiva quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti. In deroga al paragrafo 1, lettera g), gli Stati membri possono, in casi specifici, consentire o imporre alle imprese di effettuare una compensazione fra voci dell'attivo e del passivo, nonché fra quelle dei costi e dei ricavi, purché gli importi compensati siano indicati come importi lordi nella nota integrativa. Gli Stati membri possono esentare le imprese dagli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera h). Gli Stati membri possono limitare l'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera j), alla presentazione e all’informativa. Oltre agli importi rilevati in conformità del paragrafo 1, lettera c), punto ii), gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che si tenga conto di tutte le passività prevedibili e delle potenziali perdite che hanno origine nel corso dell'esercizio in questione o nel corso di un esercizio precedente, anche se tali passività o perdite sono note solo tra la data di chiusura del bilancio e la data di formazione del bilancio stesso. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, a tutte le imprese o a talune categorie di imprese, di valutare le immobilizzazioni con il metodo della rideterminazione dei valori. Se la legislazione nazionale prevede tale metodo, essa ne determina il contenuto, i limiti e le modalità d'applicazione. In caso di applicazione del paragrafo 1, l'importo della differenza tra la valutazione al prezzo di acquisto o al costo di produzione e la valutazione eseguita con il metodo della rideterminazione dei valori è iscritto in bilancio alla voce riserva di rivalutazione all’interno del “patrimonio netto”. La riserva di rivalutazione può essere interamente o parzialmente convertita in capitale in qualsiasi momento. La riserva di rivalutazione è ridotta se gli importi imputati a tale riserva non sono più necessari per l'applicazione del metodo della rideterminazione dei valori. Gli Stati membri possono prevedere norme per disciplinare l'uso della riserva di rivalutazione, purché i trasferimenti al conto economico provenienti dalla riserva di rivalutazione possano essere effettuati solo se gli importi trasferiti sono stati iscritti come oneri nel conto economico o rappresentino plusvalenze effettivamente realizzate. Nessuna parte della riserva di rivalutazione può essere distribuita, né direttamente né indirettamente, a meno che non corrisponda ad una plusvalenza realizzata. Fatti salvi i casi previsti dal secondo e terzo comma, la riserva di rivalutazione non può essere ridotta. Le rettifiche di valore sono calcolate ogni anno sulla base dell'importo rideterminato. Tuttavia, con deroga agli articoli 9 e 13, gli Stati membri possono consentire o imporre che solo l'importo delle rettifiche di valore risultanti dall'applicazione dei metodi del prezzo di acquisto o del costo di produzione sia indicato nelle voci pertinenti degli schemi di cui agli allegati V e VI e che la differenza risultante dalla valutazione eseguita con il metodo di rideterminazione dei valori ai sensi del presente articolo sia indicata separatamente negli schemi. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), e fatte salve le condizioni di cui al presente articolo: gli Stati membri autorizzano o prescrivono, per tutte le imprese o per talune categorie di imprese, la valutazione al valore netto degli strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari derivati; e gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per tutte le imprese o per talune categorie di imprese, che determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutate ad importi determinati facendo riferimento al valore netto. Tale autorizzazione o obbligo possono essere limitati ai bilanci consolidati. Ai fini della presente direttiva, sono considerati strumenti finanziari derivati quelli collegati a materie prime che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, eccetto nel caso in cui tali contratti: siano stati conclusi e siano mantenuti per soddisfare le esigenze di acquisto, di vendita o di utilizzo previste dall'impresa al momento della loro conclusione e successivamente; siano stati designati sin dall'inizio come contratti relativi alle materie prime; e siano prevedibilmente regolati mediante consegna della materia prima. Il paragrafo 1, lettera a), si applica soltanto alle seguenti passività: passività detenute come elementi del portafoglio di negoziazione e strumenti finanziari derivati. La valutazione ai sensi del paragrafo 1, lettera a), non si applica: agli strumenti finanziari non derivati detenuti fino a scadenza; ai prestiti e ai crediti originati dall'impresa e non detenuti a scopo di negoziazione; e alle partecipazioni in imprese figlie, collegate e in joint venture, agli strumenti di capitale emessi dall'impresa, ai contratti che prevedono un corrispettivo potenziale nell'ambito di un'operazione di aggregazione aziendale, nonché ad altri strumenti finanziari le cui specificità esigono, secondo quanto generalmente ammesso, una contabilizzazione diversa da quella degli altri strumenti finanziari. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), gli Stati membri possono autorizzare, per le attività e le passività oggetto di copertura secondo un’operazione di copertura del valore netto o per determinate parti di tali attività o passività, una valutazione al valore specifico prescritto nell'ambito di tale sistema. In deroga alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere la rilevazione, la valutazione e l’informativa degli strumenti finanziari in conformità dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002. Il valore netto a norma del presente articolo è determinato con riferimento a uno dei seguenti valori: nel caso di strumenti finanziari per i quali sia possibile individuare facilmente un mercato attendibile, al valore di mercato; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per un dato strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo; nel caso di strumenti finanziari per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attendibile, al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, purché questi modelli e tecniche di valutazione assicurino una ragionevole approssimazione al valore di mercato. Gli strumenti finanziari che non possono essere valutati attendibilmente mediante uno dei metodi descritti alle lettere a) e b) del primo comma, sono valutati in base al prezzo di acquisto o al costo di produzione, nella misura in cui sia possibile effettuare tale valutazione. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), se uno strumento finanziario è valutato al valore netto, le variazioni del valore sono incluse nel conto economico tranne nei casi sotto elencati, in cui tali variazioni sono imputate direttamente a una riserva di valore netto: lo strumento oggetto di valutazione è uno strumento di copertura nell'ambito di un’operazione di copertura che consente di non iscrivere nel conto economico la totalità o parte della variazione del valore; o la modifica del valore si riferisce a una differenza di cambio su un elemento monetario che è parte di un investimento netto dell'impresa in un'entità estera. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la variazione del valore di un'attività finanziaria disponibile per la vendita, diversa da uno strumento finanziario derivato, sia imputata direttamente a una riserva intestata di valore netto. Tale riserva di valore netto è rettificata qualora gli importi ivi contabilizzati non siano più necessari per l'applicazione delle lettere a) e b) del primo comma. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per tutte le imprese o per talune tipologie di imprese, che, quando un'attività diversa da uno strumento finanziario è valutata al valore netto, una variazione del valore sia imputata nel conto economico.

· All articles ·

Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.