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CAPO 4

Quando le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono fornite in conformità del presente capo, esse sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico. Nella nota integrativa tutte le imprese inseriscono, oltre alle informazioni prescritte dalle altre disposizioni della presente direttiva, informazioni relative a quanto segue: i principi contabili adottati; qualora le immobilizzazioni siano state valutate con il metodo della rideterminazione dei valori, una tabella che indichi: le variazioni della riserva di rivalutazione intervenute nell'esercizio, con la spiegazione del trattamento fiscale delle relative voci, e il valore contabile che sarebbe stato iscritto nello stato patrimoniale, se le immobilizzazioni non fossero state rivalutate; qualora gli strumenti finanziari e/o le attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutati al valore netto: gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il valore netto sia stato determinato in base all'articolo 8, paragrafo 7, lettera b); per ciascuna categoria di strumento finanziario o di attività diverse dagli strumenti finanziari, il valore netto, le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate a riserve di valore netto; per ciascuna categoria di strumento finanziario derivato, le informazioni sull'entità e sulla natura degli strumenti, compresi i termini e le condizioni significativi che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; una tabella che indichi i movimenti delle riserve di valore netto avvenuti nell'esercizio; l'importo complessivo degli impegni finanziari, garanzie o passività potenziali che non figurano nello stato patrimoniale, con l'indicazione della natura e della forma di eventuali garanzie reali fornite dall'impresa; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza, nonché gli impegni nei riguardi di imprese affiliate o collegate, sono distintamente indicati; l'importo delle anticipazioni e dei crediti concessi ai membri di organi di amministrazione, direzione o controllo, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o abbonati, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria; l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali; l'importo dei debiti dell'impresa la cui durata residua è superiore a cinque anni, nonché l'importo di tutti i debiti dell'impresa coperti da garanzie reali fornite dall'impresa, con l'indicazione della loro natura e forma; e il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio. Gli Stati membri possono prescrivere, mutatis mutandis, che le piccole imprese forniscano le informazioni previste dall'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), m), p), q) e r). Ai fini dell'applicazione del primo comma, le informazioni richieste dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera p) si limitano alla natura e all'obiettivo commerciale delle disposizioni di cui a tale lettera. Ai fini dell'applicazione del primo comma, l'informativa prescritta dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera r) si limita alle operazioni concluse con le parti elencate nel quarto comma della stessa lettera. Gli Stati membri non impongono alle piccole imprese obblighi in materia di informativa ulteriori rispetto a quanto è disposto o consentito dal presente articolo. Nella nota integrativa, le imprese medie e grandi e gli enti di interesse pubblico, oltre alle informazioni previste dall'articolo 16 e da eventuali altre disposizioni contenute nella presente direttiva, forniscono informazioni concernenti: per le varie voci delle immobilizzazioni: il prezzo di acquisto o il costo di produzione oppure, qualora sia stato applicato un criterio di valutazione alternativo, il valore netto o l'importo rideterminato all'inizio e alla fine dell'esercizio; gli incrementi e le riduzioni, nonché i trasferimenti relativi all'esercizio; le rettifiche di valore accumulate alla data di inizio e di chiusura dell'esercizio; le rettifiche di valore effettuate nel corso dell'esercizio; i movimenti delle rettifiche di valore relative agli incrementi, alle riduzioni e ai trasferimenti accumulati nel corso dell'esercizio finanziario; e se l'interesse è capitalizzato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 8, l'importo capitalizzato nel corso dell'esercizio finanziario; se le voci delle immobilizzazioni o dell'attivo circolante sono oggetto di rettifiche di valore esclusivamente a fini fiscali, l'ammontare di tali rettifiche con le relative motivazioni; se gli strumenti finanziari sono valutati al prezzo di acquisto o al costo di produzione: per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati: il valore netto degli strumenti, se tale valore può essere determinato in base a uno dei metodi di cui all'articolo 8, paragrafo 7, lettera a); nonché informazioni sull'entità e sulla natura degli strumenti; per le immobilizzazioni finanziarie contabilizzate a un importo superiore al loro valore netto: il valore contabile e il valore netto delle singole attività o di appropriati raggruppamenti di tali attività; nonché i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, compresa la natura degli elementi a supporto del convincimento che il valore contabile sarà recuperato; l'importo delle retribuzioni corrisposte per l'esercizio, a motivo delle loro responsabilità, ai membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo, nonché gli impegni sorti o assunti in materia di trattamento di quiescenza nei confronti dei membri degli organi summenzionati che abbiano cessato le loro funzioni, precisando il totale per ciascuna categoria di organo. Gli Stati membri possono consentire di non fornire le informazioni suddette qualora la loro divulgazione permetta di identificare la situazione finanziaria di un determinato membro di tali organi; il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio, ripartito per categorie, nonché i costi del personale che si riferiscono all'esercizio — se non sono iscritti separatamente nel conto economico — ripartiti per salari e stipendi, oneri sociali e oneri per i trattamenti di quiescenza; qualora nello stato patrimoniale sia rilevato un fondo per imposte differite, i saldi fiscali differiti alla fine dell'esercizio, e il movimento di detti saldi nel corso dell'esercizio; il nome e la sede legale di ciascuna delle imprese nelle quali l'impresa possiede, direttamente o tramite una persona che agisce a nome proprio, ma per conto dell'impresa, una partecipazione, precisando la frazione del capitale posseduto, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio dell'impresa interessata per la quale è stato approvato il bilancio; l'indicazione del patrimonio netto e dell'utile o della perdita può anche essere omessa, qualora l'impresa interessata non pubblichi il suo stato patrimoniale e non sia controllata dall'impresa di cui trattasi. Gli Stati membri possono consentire che le informazioni la cui divulgazione è prescritta dalla presente lettera, primo comma, assumano la forma di un estratto depositato conformemente all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2009/101/CE; del deposito è fatta menzione nella nota integrativa. Gli Stati membri possono anche consentire che dette informazioni siano omesse quando siano tali da recare grave pregiudizio ad una delle imprese cui si riferiscono. Gli Stati membri possono subordinare tale omissione all'autorizzazione preventiva di un'autorità amministrativa o giudiziaria. Dell'omissione di dette informazioni è fatta menzione nella nota integrativa; il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, la parità contabile delle azioni sottoscritte durante l'esercizio, entro i limiti del capitale autorizzato, salvo le disposizioni relative all'importo di tale capitale di cui all'articolo 2, lettera e), della direttiva 2009/101/CE, o all'articolo 2, lettere c) e d), della direttiva 2012/30/UE; quando esistono più categorie di azioni, il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, la parità contabile di ciascuna di esse; l'esistenza di azioni di godimento, di obbligazioni convertibili in azioni, di warrants, opzioni, titoli o diritti analoghi, con indicazione del loro numero e dei diritti che essi conferiscono; il nome, la sede legale e la forma giuridica di ciascuna impresa della quale l'impresa sia un socio illimitatamente responsabile; il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa figlia; il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese incluso nell'insieme di cui alla lettera l), del quale l'impresa fa parte in quanto impresa figlia; il luogo in cui si possono ottenere copie dei bilanci consolidati di cui alle lettere l) e m), ove disponibili; la proposta di destinazione degli utili o delle perdite oppure, se del caso, la destinazione degli utili o delle perdite; la natura e l'obiettivo commerciale degli accordi fuori bilancio nonché il loro impatto finanziario sull'impresa, purché i rischi o i benefici derivanti da tali accordi siano rilevanti e nella misura in cui la divulgazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione finanziaria dell'impresa; la natura e l'effetto finanziario di eventi rilevanti verificatisi dopo la data di chiusura del bilancio, che non sono stati presi in considerazione nel conto economico o nello stato patrimoniale; e le operazioni realizzate dall'impresa con parti correlate, compresi gli importi di tali operazioni, la natura del rapporto con la parte correlata ed altre informazioni relative alle operazioni necessarie per comprendere la situazione finanziaria dell'impresa. Le informazioni relative a singole operazioni possono essere aggregate in funzione della loro natura salvo quando si rendano necessarie informazioni separate al fine di comprendere gli effetti delle operazioni con le parti correlate sulla situazione finanziaria dell'impresa. Gli Stati membri possono consentire o prescrivere che siano fornite informazioni solo sulle operazioni realizzate con parti correlate che non sono state concluse alle normali condizioni di mercato. Gli Stati membri possono consentire che non siano rese note le operazioni concluse tra uno o più membri di un gruppo, purché le imprese figlie che sono parti dell'operazione siano integralmente di proprietà di tale membro. Gli Stati membri possono consentire che le informazioni fornite da una media impresa sulle operazioni realizzate con parti correlate siano limitate alle operazioni concluse con: proprietari che detengono una partecipazione nell'impresa; imprese in cui l'impresa stessa detiene una partecipazione; e membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'impresa. Gli Stati membri non sono obbligati ad applicare il disposto del paragrafo 1, lettera g), ad un'impresa che sia un'impresa madre disciplinata dalla loro legislazione nazionale nei casi seguenti: quando l'impresa in cui l'impresa madre in questione possiede una partecipazione ai fini del paragrafo 1, lettera g), sia compresa nel bilancio consolidato redatto da detta impresa madre, o nel bilancio consolidato di un insieme più grande di imprese, quale definito all'articolo 23, paragrafo 4; quando la partecipazione in questione sia stata trattata dall'impresa madre nel suo bilancio d’esercizio conformemente all'articolo 9, paragrafo 7, o nel bilancio consolidato redatto da detta impresa madre conformemente all'articolo 27, paragrafi da 1 a 8. La nota integrativa delle grandi imprese e degli enti di interesse pubblico contiene, oltre alle informazioni prescritte dagli articoli 16 e 17 e da altre eventuali disposizioni della presente direttiva, le informazioni concernenti: la ripartizione dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo i mercati geografici, qualora, in base all'organizzazione di vendita dei prodotti e di prestazione di servizi, tali categorie e mercati presentino tra loro differenze notevoli; e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per l'esercizio finanziario di ciascun revisore legale o di ciascuna impresa di revisione contabile per la revisione legale del bilancio d’esercizio, l'importo totale dei corrispettivi di competenza di ciascun revisore legale o di ciascuna impresa di revisione contabile per gli altri servizi di assicurazione, per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione contabile. Gli Stati membri possono consentire che le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), vengano omesse quando la loro divulgazione sia tale da recare grave pregiudizio all'impresa. Gli Stati membri possono subordinare tale omissione all'autorizzazione preventiva di un'autorità amministrativa o giudiziaria. Dell'omissione di dette informazioni viene fatta menzione nella nota integrativa. Gli Stati membri possono prevedere che il paragrafo 1, lettera b), non si applichi ai bilanci d’esercizio di un'impresa se l'impresa è inclusa nei bilanci consolidati che devono essere redatti a norma dell'articolo 22, a condizione che tali informazioni siano contenute nella nota integrativa consolidata.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.