CAPO 7
Gli Stati membri assicurano che, entro un termine ragionevole di tempo che non può superare dodici mesi dopo la data di chiusura del bilancio, le imprese pubblichino il bilancio d’esercizio regolarmente approvato e la relazione sulla gestione, nonché il giudizio del revisore legale o dell’impresa di revisione di cui all'articolo 34 della presente direttiva, nei modi prescritti dalla legislazione di ciascuno Stato membro conformemente alle disposizioni del capo 2 della direttiva 2009/101/CE. Tuttavia gli Stati membri possono esentare le imprese dall'obbligo di pubblicare la relazione sulla gestione qualora sia possibile ottenere facilmente copia integrale o parziale di questa relazione su richiesta a un prezzo non superiore al costo amministrativo. Gli Stati membri possono esentare un'impresa contemplata dall'allegato II, cui si applicano le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva in forza dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dalla pubblicazione del bilancio in conformità dell'articolo 3 della direttiva 2009/101/CE, purché tale bilancio sia a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'impresa, nei casi seguenti: tutti i soci illimitatamente responsabili dell'impresa interessata sono imprese di cui all'allegato I disciplinate dalla legislazione di Stati membri diversi dallo Stato membro cui è soggetta l'impresa interessata e nessuna di queste imprese pubblica il bilancio dell'impresa interessata congiuntamente al proprio bilancio; tutti i soci illimitatamente responsabili dell’impresa interessata sono imprese che non sono disciplinate dalla legislazione di uno Stato membro ma che hanno una forma giuridica comparabile a quelle contemplate nella direttiva 2009/101/CE. È possibile ottenere, su richiesta, copie del bilancio. Il prezzo di dette copie non può essere superiore al costo amministrativo. Il paragrafo 1 si applica ai bilanci consolidati e alle relazioni sulla gestione consolidate. Qualora l'impresa che redige il bilancio consolidato sia costituita secondo una delle tipologie elencate all'allegato II e non sia soggetta, a norma della legislazione nazionale del suo Stato membro, a un obbligo di pubblicità per i documenti di cui al paragrafo 1, analogo a quello previsto all'articolo 3 della direttiva 2009/101/CE, essa tiene come minimo questi documenti a disposizione del pubblico presso la propria sede legale e ne fornisce, su richiesta, una copia il cui prezzo non è superiore al suo costo amministrativo. Gli Stati membri possono esentare le piccole imprese dall'obbligo di pubblicare il conto economico e la relazione sulla gestione. Gli Stati membri possono permettere che le imprese di dimensioni medie pubblichino: uno stato patrimoniale in forma abbreviata che comprenda soltanto le voci precedute da lettere e da numeri romani previste dagli allegati III e IV, con menzione separata nello stato patrimoniale o nella nota integrativa: delle voci C I 3, C II 1, 2, 3 e 4, C III 1, 2, 3 e 4, D II 2, 3 e 6 e D III 1 e 2 all’interno dell’“Attivo” e delle voci C 1, 2, 6, 7 e 9 all’interno di “Patrimonio netto e passività” dell'allegato III; delle voci C I 3, C II 1, 2, 3 e 4, C III 1, 2, 3 e 4, D II 2, 3 e 6, D III 1 e 2, F 1, 2, 6, 7 e 9 e I 1, 2, 6, 7 e 9 dell'allegato IV; delle informazioni richieste tra parentesi alle voci D II all’interno dell’“Attivo” e C all’interno di “Patrimonio netto e passività” dell'allegato III, ma in modo globale per tutte le voci in questione e distintamente per le voci D II 2 e 3 all’interno dell’“Attivo” e per le voci C 1, 2, 6, 7 e 9 all’interno di “Patrimonio netto e passività”; delle informazioni richieste quali indicate tra parentesi alla voce D II dell'allegato IV, ma in modo globale per tutte le voci in questione e distintamente per le voci D II 2 e 3; una nota integrativa in forma abbreviata, sprovvisto delle informazioni richieste all'articolo 17, paragrafo 1, lettere f) e j). Il presente paragrafo fa salvo l'articolo 30, paragrafo 1, nella misura in cui detto articolo riguarda il conto economico, la relazione sulla gestione e il giudizio del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile. Quando il bilancio d’esercizio e la relazione sulla gestione sono pubblicati integralmente, sono riprodotti nella forma e nel testo sulla base dei quali il revisore legale o l'impresa di revisione contabile ha formulato il suo giudizio. Sono corredati del testo integrale della relazione di revisione. Se il bilancio d’esercizio non è pubblicato integralmente, nella versione in forma abbreviata di detto bilancio, che non è corredata della relazione di revisione: si precisa che si tratta di una versione in forma abbreviata; si fa riferimento al registro in cui il bilancio è stato depositato ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2009/101/CE oppure, qualora il bilancio non sia stato ancora depositato, si fa menzione di tale fatto; è reso noto se il revisore legale o l'impresa di revisione contabile ha espresso un giudizio con o senza rilievi o negativo oppure se il revisore legale o l'impresa di revisione contabile si è trovato nell'impossibilità di esprimere un giudizio; si rende noto se la relazione di revisione includa l'indicazione degli eventuali richiami di informativa su cui il revisore legale o l'impresa di revisione contabile attira l'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che ciò comporti un rilievo alla relazione. Gli Stati membri assicurano che incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo di un'impresa, che operano nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dal diritto nazionale, la responsabilità di garantire che: il bilancio d’esercizio, la relazione sulla gestione e, se fornita separatamente, la relazione sul governo societario; e il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione consolidata e, se fornita separatamente, la relazione sul governo societario consolidata siano redatti e pubblicati in osservanza degli obblighi previsti dalla presente direttiva e, se del caso, dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002. Gli Stati membri assicurano che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità, almeno nei confronti dell'impresa, si applichino ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle imprese, in caso di inosservanza dei doveri di cui al paragrafo 1.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.