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rec_34

(34) Il consolidamento comporta l’incorporazione integrale delle voci dell'attivo e del passivo e dei proventi e degli oneri delle imprese del gruppo, con indicazione separata delle partecipazioni di minoranza nello stato patrimoniale consolidato alla voce patrimonio netto, nonché con indicazione a parte delle partecipazioni di minoranza agli utili e alle perdite del gruppo nel conto economico consolidato. È opportuno tuttavia effettuare le rettifiche necessarie per eliminare gli effetti delle relazioni finanziarie tra le imprese consolidate.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.