rec_44
(44) Al fine di accrescere la trasparenza dei pagamenti ai governi, le grandi imprese e gli enti di interesse pubblico che sono attivi nelle industrie estrattive o che utilizzano aree forestali primarie Definite nella direttiva 2009/28/CE come “foreste […] di specie native, ove non vi sia alcun segno chiaramente visibile di attività umana e i processi ecologici non siano perturbati in modo significativo”. dovrebbero indicare i pagamenti rilevanti a favore dei governi dei paesi in cui essi operano in una relazione annuale a parte. Tali imprese sono attive in paesi ricchi di risorse naturali, in particolare minerali, petrolio, gas naturale nonché foreste primarie. La relazione dovrebbe indicare i tipi di pagamenti paragonabili a quelli indicati da un'impresa che partecipa all'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI). L'iniziativa, inoltre, è complementare al piano d’azione dell’Unione europea per l’applicazione delle normative, governance e commercio nel settore forestale (FLEGT) e alle disposizioni del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23. , che assoggettano gli operatori che commercializzano i prodotti del legno al sistema di dovuta diligenza per evitare che sul mercato dell'Unione venga immesso legname illegale.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.