lexiara

rec_24

SRD II

(24) Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire che, laddove gli attivi di un investitore istituzionale non siano gestiti su base individuale ma siano messi in comune con quelli di altri investitori e gestiti tramite un fondo, le informazioni dovrebbero essere fornite anche agli altri investitori almeno su richiesta, al fine di permettere a tutti gli altri investitori di un medesimo fondo di poter ricevere tali informazioni, qualora lo desiderino.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.