rec_27
SRD II
(27) I consulenti in materia di voto di paesi terzi che non possiedono né una sede legale né una sede principale nell'Unione possono fornire analisi relative a società dell'Unione. Per garantire parità di condizioni tra i consulenti in materia di voto dell'Unione e quelli di paesi terzi, la presente direttiva dovrebbe applicarsi anche ai consulenti in materia di voto di paesi terzi che svolgono le loro attività attraverso una sede nell'Unione, a prescindere dalla forma di tale sede.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.