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rec_43

SRD II

(43) Qualora l'operazione con parti correlate coinvolga un amministratore o un azionista, tale amministratore o azionista non dovrebbe partecipare all'approvazione o alla votazione. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di consentire all'azionista che è una parte correlata di partecipare alla votazione, purché il diritto nazionale preveda adeguate misure di salvaguardia in relazione alla procedura di votazione per tutelare gli interessi delle società e degli azionisti che non sono una parte correlata, inclusi gli azionisti di minoranza, ad esempio attraverso una più elevata soglia di maggioranza per l'approvazione delle operazioni.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.