rec_45
(45) La presente direttiva stabilisce requisiti di trasparenza per le società, gli investitori istituzionali, i gestori di attivi e i consulenti in materia di voto. Tali requisiti di trasparenza non intendono imporre alle società, agli investitori istituzionali, ai gestori di attivi o ai consulenti in materia di voto di comunicare al pubblico determinate parti di informazioni la cui comunicazione potrebbe recare gravi pregiudizi alla loro posizione commerciale o, qualora non si tratti di imprese con uno scopo commerciale, agli interessi dei loro membri o beneficiari. Tale mancata comunicazione non dovrebbe pregiudicare gli obiettivi degli obblighi in materia di comunicazione stabiliti dalla presente direttiva.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.