lexiara

1.

Il presidente delle commissioni di ricorso e i presidenti delle singole commissioni sono nominati per un periodo di cinque anni secondo la procedura prevista all'articolo 158 per la nomina del direttore esecutivo. Durante il periodo in cui sono in carica essi non sono rimossi dalle loro funzioni se non per motivi gravi e a condizione che la Corte di giustizia, adita dall'istituzione che li ha nominati, adotti una decisione in tal senso.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as consolidated on 2025-12-01; changes after this date are not shown.